La Cassazione, con ordinanza n.  1941 del 18 gennaio 2024, ha affermato che non è nullo l’avviso di accertamento che non riporti precisamente l’indicazione della singola norma di riferimento su cui si fondi la pretesa.
Occorre però, che nelle motivazioni dello stesso, siano inseriti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che permettono al contribuente di esercitare i proprio diritto di difesa,
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La Suprema Corte ha chiarito che l’ accertamento non è affetto da nullità,  come riteneva il contribuente ricorrente, se è privo del richiamo alla norma giuridica sul quale si fonda.
In sostanza la nullità non può mai dipendere, di per sé, dalla mancata indicazione della norma, sulla quale l’accertamento si fonda ma, eventualmente,  dall’omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Peraltro, l’art 42 comma 2 del DPR n.600 del 1973, prevede soltanto che deve recare l’indicazione dell’imponibiie accertato, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate. Il tutto al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta. Oltre, come detto, la motivazione in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
Avv. Salvatore Torchia

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