La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7436 del 20 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso perché prolisso e perché non conteneva l’esposizione sommaria delle reciproche pretese delle parti.
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La Suprema Corte ha  chiarito che, ai sensi dell’art. 366 primo comma n. 3 del c.p.c., chi si rivolge ad essa deve indicare, in modo sommario, le reciproche pretese con i presupposti di fatto e di diritto che le sorreggono, insieme ad eccezioni, difese e deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria. È inoltre tenuto a riferire le argomentazioni sulla quale è fondata la sentenza di primo grado, le difese svolte dalle parti in appello ed il tenore della decisione per cui si ricorre in Cassazione.
Insomma  la necessità dell’esposizione sommaria è un requisito di contenuto-forma del ricorso e non costituisce un mero formalismo.
In pratica serve a garantire alla Corte una chiara e completa cognizione sia del fatto sostanziale, che dà origine alla controversia,  sia di quello processuale.
In ogni caso non deve costringere i giudici di legittimità a leggere la sentenza di appello per ricostruire la vicenda.
Nel caso in specie il ricorso per Cassazione, pur estendendosi per ben 56 pagine,  non ha consentito ai giudici di comprendere la vicenda sottesa alla lite.
Gli stessi pertanto lo hanno qualificato prolisso, privo dell’esposizione sommaria,  e quindi inammissibile.
 Avv. Salvatore Torchia

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