La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7360 del 19 marzo 2024, ha enunciato il seguente principio di diritto in relazione alle indagini su c/c di terzi:
” In caso di accertamento fiscale scaturente anche da indagini bancarie ex art. 32 DPR n. 600 del 1973, in relazione a operazioni effettuate dal contribuente su conti correnti intestati a terzi,  qualora questi sia stato vanamente invitato a rendere giustificazioni sugli esiti di siffatte indagini,  legittimamente essi confluiscono,  insieme agli altri elementi raccolti,  nella metodologia dell’accertamento induttivo puro,  ai sensi dell’art. 39 comma 2 del citato DPR. Con la conseguenza che il Fisco non è gravato di alcun ulteriore onere probatorio circa la riferibilita’ al contribuente dei conti e delle somme di cui alle suddette operazioni. Spetta invece al contribuente di offrire rigorosa prova contraria”.
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La Suprema Corte non ha condiviso le conclusioni dei giudizi di merito che avevano accolto il ricorso del contribuente sulla circostanza che i conti correnti non risultavano intestati allo stesso ma a due diverse società di capitali.  Inoltre non erano state provate le riferibiiita’ delle movimentazioni in capo allo stesso contribuente.
Ha ritenuto invece, accogliendo il ricorso dell’Ufficio, che l’art. 51 del DPR n. 633 del 1972 e l’art. 32 del DPR n.600 del 1973 consentano agli Uffici finanziari l’accertamento fiscale tramite indagini sui conti correnti intestati a terzi, nel caso in cui, sulla base di elementi indiziari, emergano circostanze che fanno ritenere come queste movimentazioni siano state utilizzate per occultare operazioni giudiziarie fiscalmente rilevanti. Peraltro, nel caso specifico,  il contribuente, invitato a chiarire con questionario,  avrebbe dovuto giustificare non solo sul merito, ma sull’effettiva imputabilita’ a terzi delle somme.
                     Avv. Salvatore Torchia 

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