BREVI OSSERVAZIONI SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI A CURA DELL’AVV. NANDO GAMBINO

Avv. Nando Gambino

Il ddl governativo sulla separazione delle carriere dei magistrati, approvato dal Parlamento nella
doppia lettura, sarà sottoposto a referendum, che, essendo di tipo confermativo, non richiederà
quorum alcuno. Già da qualche tempo lo scontro tra favorevoli e contrari si è animato; scontro
destinato ad acuirsi, perché perlopiù di natura prettamente politica o, meglio, partitica, come appare
dalla circostanza che i favorevoli sono maggiormente nelle file del centro destra e i contrari nelle
file del centro sinistra. La questione, tuttavia, è soprattutto tecnica; semmai l’aspetto politico potrà
essere affrontato dopo avere accertato la portata tecnico-giuridica della riforma. Cercherò di
sciogliere la matassa, pertanto, soffermandomi essenzialmente sull’aspetto giuridico, pur avendo già
maturato le mie relative convinzioni d’ordine politico (non partitico).

Articoli-chavi sono il 111 e il 104 della Costituzione.

All’art. 111, che passa indenne dalla riforma, nel 1999, con grande plauso da parte di tutto il mondo
forense e no, fu inserito il comma sul c.d. giusto processo, e cioè il principio che “ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
Il principio, già peraltro insito nell’odierno codice di procedura penale (emanato nel 1988 ed entrato
in vigore l’anno successivo), ha un impatto notevole sul processo penale perché di rilevanza
costituzionale.

L’art. 104 è modificato dalla riforma, ma, per quanto qui particolarmente rileva, non è
minimamente modificato nella parte in cui è proclamato che “la magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Richiamo l’attenzione del lettore sulla circostanza
che il principio è, per l’appunto, di rango costituzionale e, quindi, non violabile da tute le altre leggi.
Ora, chi frequenta le aule penali sa bene che, nel processo, le richieste e le argomentazioni del
Pubblico Ministero hanno generalmente una forza di convinzione nei confronti del giudice ben più
forte di quelle dell’avvocato. I magistrati requirenti, con cui il giudice quasi sempre condivide lo
stesso palazzo di giustizia e con i quali ha maggiore, addirittura anche quotidiana, frequentazione,
sono colleghi e colleganza è qualcosa di più dello svolgimento dello stesso lavoro. Certo, il giudice
non sempre dà maggior credito al collega e non sempre è portato ad assecondarlo, come quando ad
una sua richiesta condanna, l’imputato invece viene assolto o quando viene negata l’applicazione
della pena concordata tra accusa e difesa o quando, nella fase delle indagini, rigetta le richieste di
misure cautelari. Ma sta di fatto che, nonostante la proclamata parità, sussiste uno squilibrio tra
accusa e difesa, a svantaggio di quest’ultima.
Ma, poi, a prescindere dall’accesa e non sempre corretta disputa, in cui vengono manipolate anche
alcune dichiarazioni di terzi, è proprio vero che la separazione delle carriere è di destra e l’unicità di
carriera è di sinistra? Non mi pare. Il vigente codice di procedura penale, per esempio, porta il nome
di Pisapia (più volte parlamentare di Rifondazione Comunista ed eurodeputato di Centro sinistra) e
di Vassalli (socialista e partigiano) e ha introdotto il sistema accusatorio e il principio della terzietà
del giudice, equidistante dall’accusa e dalla difesa. E non è forse la separazione delle carriere la
naturale e ovvia conseguenza di tale principio e cioè della terzietà del giudice? E non è forse la
separazione delle carriere una attuazione dell’art. 111, che impone la parità tra accusa e difesa?
In pratica, con la riforma cambia l’organizzazione della magistratura, ma non cambia la sostanza:
due CSM e un’Alta Corte disciplinare non snaturano la magistratura, la cui autonomia e
indipendenza sono garantite a livello costituzionale e che leggi ordinarie non potranno mai
snaturare e tantomeno asservire la magistratura requirente al Potere Esecutivo.

Avv. Nando Gambino

Cassazione Civ., Ordinanza n. 21128 del 2025: è valida la cartella di pagamento che faccia riferimento ad un altro atto presupposto per relationem.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 21128 del 2025, ha ribadito come la cartella di pagamento, che faccia riferimento ad un altro atto presupposto, è validamente motivata con il solo richiamo allo stesso senza che tale atto debba essere  necessariamente allegato.

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E’ necessario evidenziare come la Suprema Corte abbia premesso  che il contribuente aveva già ricevuto  la notifica dell’accertamento presupposto alla cartella. Pertanto, era a conoscenza della pretesa tributaria. Di conseguenza, richiamando il proprio orientamento consolidato, ha chiarito che, in questo caso, la motivazione della cartella di pagamento può essere assolta per relationem ad altro atto, che costituisce il presupposto dell’imposizione. Fermo restando, tuttavia, che debbono essere indicati specificatamente gli estremi. Pertanto, la cartella, quale atto di intimazione di pagamento, non postula l’allegazione dell’avviso di accertamento, che ne è alla base e già notificato, essendo sufficiente il semplice richiamo anche ai soli estremi di identificazione, cioè data di emanazione e numero del provvedimento presupposto.

 Avv. Salvatore Torchia 

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 21128 del 2025

Cass. Civ. Trib. Ordinanza n. 21782/2025: “la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l’accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale”

La Cassazione Civile Tributaria, con ordinanza del n. 21782 del 29 luglio 2025, ha stabilito che il ricorso contro il silenzio rifiuto va notificato entro il termine di prescrizione, come previsto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs n. 546 del 1992. Tuttavia, anche se ai fini della riscossione opera il termine di prescrizione dei 5 anni, ai fini del ricorso contro il silenzio rifiuto la prescrizione è invece decennale.

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Tra le righe dell’ordinanza della Suprema Corte si legge che ” la ripetizione di somme indebitamente pagate, con cadenza periodica,  non ha carattere periodico stante che chi le ha ricevute è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate. Di conseguenza, il diritto al rimborso di tali importi, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, previsto ad esempio per i tributi locali,  ma all’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. Da notare però, che per le accise e per gli interessi fiscali, la Corte ha optato per la prescrizione dei cinque anni pure per i ricorso. Vista pertanto l’incertezza è prudente ricorrere sempre nei cinque anni dalla formazione del silenzio rifiuto.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in PDF: Cass. Civ. Ordinanza n. 21782 del 2025