Cass. Civ., Sentenza n. 27017/2025: “qualora il rigetto dell’appello è conforme alla sentenza di primo grado, il ricorrente ha l’onere di specificare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e di dimostrare che esse sono tra loro diverse. In mancanza di tale specificazione, il ricorso in Cassazione risulta inammissibile.”

Avv. Salvatore Torchia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27017 depositata il giorno 8 ottobre 2025,  ha chiarito che qualora il rigetto dell’appello è conforme alla sentenza di primo grado, cosiddetta ” doppia conforme”, il ricorrente ha l’onere di specificare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e di dimostrare che esse sono tra loro diverse. In mancanza di tale specificazione, il ricorso in Cassazione risulta inammissibile.

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Nello specifico la decisione dispone che, nel caso in cui la sentenza di appello che la parte impugna in sede di Cassazione, abbia confermato la sentenza di primo grado per ragioni che si riferiscono agli stessi fatti, il ricorso deve indicare le ragioni di fatto poste a base, della decisione di primo e di quella di secondo grado, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Peraltro, la Suprema Corte aveva già stabilito che, in caso di doppia conforme, resta escluso  il motivo di ricorso previsto dall’art. 360 primo comma n. 5, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo già discusso dalla parti. Questo perché la valutazione probatoria rimane di esclusiva competenza dei giudici di merito. In altre parole la Cassazione ha ribadito, ove ce ne fosse stato bisogno, che nel nostro ordinamento non ci sono tre gradi di giudizio ma solo due. Quello di legittimità è solo un eventuale controllo.

Avv. Salvatore Torchia   

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Cass. Civ., Sentenza n. 28886 del 2025: il  docente non può trasformare il rapporto educativo in una relazione personale.

Avv. Salvatore Torchia
La Cassazione, con la sentenza n. 28886 del 2025, ha statuito che il  docente non può trasformare il rapporto educativo in una relazione personale.

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Si tratta di una interessante sentenza con la quale la Suprema Corte ha riaffermato il principio che conferma la destituzione di un insegnante accusato di aver oltrepassato il limite della correttezza professionale nei confronti di una studentessa. A suo tempo, del caso, si è occupata anche la stampa, perchè il professore aveva tenuto, nei confronti di una sua studentessa, un atteggiamento fatto di attenzioni private, regali, incontri fuori della scuola e confidenze personali. Il docente si era difeso sostenendo di aver agito con finalità educative e di essere stato frainteso. Ma la Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che non sia necessario che la condotta sfoci in un atto esplicitamente offensivo per configurare una violazione grave dei doveri di un docente. E’ infatti sufficiente l’instaurarsi di un legame atipico e troppo intimo con uno studente, donna o uomo che sia, cioè un rapporto “complice”, per rompere l’equilibrio di autorevolezza indispensabile nella relazione educativa.

Avv. Salvatore Torchia 

 

Cass. Civ. Ordinanza n. 28955 del 2025: il diritto alla libertà di insegnamento non è un lasciapassare per la mancanza di risultati.

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28955 del 2025, ha chiarito che il diritto alla libertà di insegnamento non è un lasciapassare per la mancanza di risultati.

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La Suprema Corte si è dovuta occupare del caso di un’insegnante, rimpatriata dal servizio all’estero dopo una valutazione ispettiva negativa. La docente aveva impugnato il provvedimento sostenendo che il suo allontanamento fosse una punizione camuffata da restituzione ai ruoli interni.  Ma la Cassazione ha dato ragione all’amministrazione, chiarendo che la libertà d’insegnamento è un principio sacrosanto, ma non può diventare il paravento dietro cui nascondere l’assenza di metodo e di risultati. Infatti, dalle ispezioni effettuate era emerso che le lezioni della docente erano disorganiche e prive di struttura. Pertanto, l’esito era evidente, e cioè gli  studenti erano  disorientati e il clima scolastico compromesso. In altre parole, secondo la Cassazione, la libertà d’insegnamento non significa confusione educativa. Questa decisione segna un chiaro confine nel senso che il diritto alla libertà d’insegnamento non può essere un lasciapassare per la mancanza di risultati.

 Avv. Salvatore Torchia

Cass. Civ. S.U. Sent. n. 23093/2025: la rinuncia “abdicativa” alla proprietà di un bene immobile costituisce una forma di espressione del potere di disposizione del proprietario che la legge non assoggetta ad alcun espresso limite di scopo.

Avv. Salvatore Torchia

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23093 del l’11 agosto 2025, hanno confermato che la rinuncia “abdicativa”  alla proprietà di un bene immobile costituisce una forma di espressione del potere di disposizione del proprietario che la legge non assoggetta ad alcun espresso limite di scopo.

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Allo stato, secondo la Cassazione, deve essere  riconosciuta la validità di tutti gli atti di rinuncia alla proprietà immobiliare. Il bene, una volta rinunciato, entra automaticamente a far parte del patrimonio dello Stato senza la necessità di accettazione o di rifiuto e anche senza preventiva comunicazione. Infatti, l’atto di rinuncia abdicativa è un atto unilaterale che ha effetto meramente dismissivo e non traslativo e quindi produce i suoi effetti indipendentemente dell’avvenuta conoscenza da parte del destinatario, appunto lo Stato. Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava la rinuncia, da parte del proprietario, a terreni franosi, inservibili e privi di valore economico in quanto sottoposti a vincolo idrogeologico. Con la rinuncia, pertanto, i rischi sarebbero passati all’intera collettività ed il proprietario si sarebbe spogliato di tutte le responsabilità civili e penali per gli eventuali danni a cose o a persone. Comunque la Cassazione ha dato ragione al proprietario precisando, però, che gli obblighi della custodia del bene (art.2051 c.c.) e di responsabilità in caso di rovina (art. 2053 c.c.) restano a carico del rinunciante per i danni verificatisi prima della rinuncia. Lo Stato diviene responsabile per quelli sorti dopo la rinuncia. A questo punto il Parlamento non è stato con le mani in mano ed ha presentato un disegno di legge che tende  a contenere gli effetti, per la finanza pubblica, derivanti dal trasferimento allo Stato di beni immobili privi di valore ,fatiscenti, abusivi o situati in zone pericolose, degradate o a rischio idrogeologico. Di conseguenza i proprietari di detti terreni debbono sbrigarsi ad effettuare le relative  rinunce. Infatti, ove il disegno di legge venisse approvato, sarà prevista la nullità dell’atto di rinuncia ad un immobile privo della documentazione attestante il rispetto della normativa, compresa quella urbanistica, ambientale, sismica e quant’altro.

 Avv. Salvatore Torchia  

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